Archivio di gennaio 2010
Fidejussione per Locazione
La Fidejussione per Locazione
La fidejussione per locazione è un contratto attraverso il quale un locatore si assicura il pagamento delle mensilità di un immobile nel caso il conduttore non possa, per questioni economiche, saldare uno o più affitti previsti dal contratto.
E’ una soluzione che viene sempre più richiesta, molto spesso al posto delle caparre anticipate, perché consente al proprietario dell’immobile di tutelarsi da eventuali perdite legare al mancato pagamento degli affitti o per morosità legate al cattivo comportamento del suo conduttore.
Ecco quindi che, al classico deposito cauzionale si è sostituita negli ultimi tempi la fidejussione bancaria o assicurativa, con cui un istituto di credito o una compagnia di assicurazioni si obbligano a garantire al locatore il versamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, in caso di morosità del conduttore, sino a un importo prestabilito.
Come in ogni altra fidejussione, anche quella per locazione prevede due soggetti nella stipula, diversi entrambi dal debitore principale.
In questo caso a firmare la fidejussione saranno il locatore, nei panni del beneficiario ed un fidejussore, che farà da garante con la sua firma per il pagamento di uno o più canoni previsti fino alla fine del contratto di locazione.
Anche la fidejussione per locazione è un debito accessorio, nel senso che se non vi è necessità di copertura il fidejussore non ha alcun altro obbligo dei confronti del beneficiario. Leggi il resto di questo articolo »
Fidejussione Omnibus
La Fidejussione Omnibus
La Fidejussione omnibus è una garanzia personale che viene definita atipica, e che per questo viene disciplinata nello specifico dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, quando ve ne sia necessità per la sua detta atipicità.
Questa fidejussione è utilizzata tra le pratiche di garanzia bancaria e consta di una garanzia, di cui l’istituto di Credito è il soggetto beneficiario, che vede nel fidejussore un creditore senza limiti di tempo, per i debiti contratti dal debitore principale nei confronti della Banca stessa.
Questo significa che, fino ad un limite prefissato in sede di contratto, il fidejussore è e sarà obbligato a rispondere dei debiti contratti dal suo tutelato nei confronti della banca in una condizione temporale imprecisata ed imprecisabile, per questo motivo e per le sue caratteristiche, questo tipo di fidejussione viene spesso criticata e addirittura tacciata di pratica vessatoria.
La fidejussione omnibus si caratterizza per l’esistenza di due clausole.
La prima clausola, definita ufficialmente “garanzia a prima richiesta e senza eccezioni” prevede che il fidejussore sia tenuto a saldare debiti o parte di questi nel momento in cui arrivi una richiesta scritta della banca. Leggi il resto di questo articolo »