Fidejussione Omnibus
La Fidejussione Omnibus
La Fidejussione omnibus è una garanzia personale che viene definita atipica, e che per questo viene disciplinata nello specifico dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, quando ve ne sia necessità per la sua detta atipicità.
Questa fidejussione è utilizzata tra le pratiche di garanzia bancaria e consta di una garanzia, di cui l’istituto di Credito è il soggetto beneficiario, che vede nel fidejussore un creditore senza limiti di tempo, per i debiti contratti dal debitore principale nei confronti della Banca stessa.
Questo significa che, fino ad un limite prefissato in sede di contratto, il fidejussore è e sarà obbligato a rispondere dei debiti contratti dal suo tutelato nei confronti della banca in una condizione temporale imprecisata ed imprecisabile, per questo motivo e per le sue caratteristiche, questo tipo di fidejussione viene spesso criticata e addirittura tacciata di pratica vessatoria.
La fidejussione omnibus si caratterizza per l’esistenza di due clausole.
La prima clausola, definita ufficialmente “garanzia a prima richiesta e senza eccezioni” prevede che il fidejussore sia tenuto a saldare debiti o parte di questi nel momento in cui arrivi una richiesta scritta della banca.
La clausola estensiva, che è la seconda presente in questo tipo di fidejussioni, è quella che solleva maggiori discussioni sulla legalità della fideiussione omnibus, perché è quella grazie alla quale il fidejussore è tenuto a coprire tutti i debiti presenti e futuri del suo tutelato nei confronti dell’istituto bancario. E’ per questa clausola che il fidejussore si vede impegnato, senza via di uscita, anche a vita.
Fortunatamente, a partire dal 1992, la legge ha stabilito che in mancanza di termini temporali, fosse d’obbligo la presenza di un termine quantitativo per la copertura dei debiti contratti.
Questo termine quantitativo deve essere specificato nella stipula del contratto di ogni fidejussione omnibus, per renderla valevole agli effetti di legge, e viene definito Massimale.
L’unico metodo per recedere dal contratto di fidejussione è una richiesta di recesso inviata alla Banca via raccomandata, richiesta che si pone in essere nel momento in cui l’Istituto riceve detta raccomandata.
Và specificato però che anche in tal condizione gli obblighi del fidejussore nei confronti della banca non decadono automaticamente, dovendo egli continuare a coprire i debiti già esistenti, eventuali interessi di mora da questi derivanti, e importi di assegni, nel caso questi fossero ancora circolanti.