Fidejussione per Mutuo
La Fidejussione per Mutuo
La fidejussione per Mutuo, come suggerisce il nome, è una garanzia rilasciata da un garante a copertura del pagamento di un mutuo acceso dal debitore principale per l’acquisto di un immobile. Lo scopo dell’acquisizione di tale immobile è indifferente di fronte alla legge.
La formula solita di fidejussione viene ad instaurarsi tra un ente creditizio e il garante, rispettivamente beneficiario del contratto fidejussorio e fidejussore.
Quest’ultimo deve ovviamente avere dei requisiti tali da divenir “degno di fiducia” da parte dell’Istituto di credito beneficiario, per poter prestare ufficialmente il suo impegno nei confronti di chi ne necessita. (il debitore, come in tutte le fidejussioni, non è presente come soggetto contraente la fidejussione).
Nel caso di una fidejussione per mutuo, il contratto fidejussorio non ha la stessa durata del contratto del mutuo per cui viene stipulata e l’impegno del fidejussore resta accessorio, divenendo obbligo solo in caso di certificata impossibilità da parte di chi ha acceso il mutuo, di provvedere al pagamento delle rate.
Solitamente il fidejussore si impegna a garantire con il proprio patrimonio circa un terzo della durata del mutuo e comunque solo in casi estremamente eccezionali la sua garanzia viene estesa oltre il 10° anno.
Questo perché, secondo le statistiche, la prima tranche temporale è la più complicata per il debitore che sostiene il mutuo, inoltre dopo i primi anni entrano in gioco altri elementi variabili, come il valore monetario della rata o l’eventuale raggiunta stabilità economica di chi ha richiesto il mutuo.
Un buon fidejussore poi, deve poter dimostrare la sua stabilità economica ed il suo potenziale potere di solvenza. In caso di fidejussione per mutuo, altro requisito fondamentale per il garante è l’età, che non dovrà superare al massimo gli 80 anni alla data della scadenza della fidejussione per cui presterà la sua firma.
Nei suoi restanti aspetti, le fideiussioni sul mutuo sono regolate dal codice civile come ogni altra tipologia di fidejussione regolare, a partire dall’Articolo 1936 del codice civile, che ne definisce la natura.
Sono previsti quindi pagamenti di commissioni da parte del debitore se il fidejussore non è una persona fisica, la presentazione di un certo tipo di documentazione da parte di colui che si propone fidejussore, in modo che la banca possa avere a disposizione tutte le informazioni che le servono per poter decidere se concederla o meno e le tempistiche burocratiche del caso.